Testo Coordinato del decreto

 

 

 

Testo coordinato del decreto L.gs. N.170/01

 

 

Alla luce delle modifiche approvate preliminarmente dal Consiglio dei Ministri n. 76 del 17 dicembre 2009, contenute nello schema di decreto legislativo (sul quale verranno acquisiti i pareri prescritti) per il recepimento della 2006/123 in materia di servizi nel mercato interno (le attività economiche, imprenditoriali o professionali, dirette a scambio di beni o a prestazioni intellettuali).
(co-proponenti i Ministri per le politiche europee, della salute, dello sviluppo economico e della giustizia

Art. 1
n-1. Il presente decreto detta principi per la disciplina, da parte delle regioni, delle modalità e condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica.
n-2. Ai fini del presente decreto, si intende per :

a) punti vendita esclusivi quelli che, previsti nel piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;

b) punti vendita non esclusivi, gli esercizi, previsti dal presente decreto, che, in aggiunta ad altre merci,
possono vendere quotidiani ovvero periodici.

n

Art. 2

n-1. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita esclusivi e non esclusivi.
-2. L'attività di cui al comma 1 e' soggetta alla dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell’articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche a carattere stagionale, con le eccezioni di cui all'articolo 3. La dichiarazione di inizio attività deve contenere altresì l’impegno a rispettare le disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo nonché le modalità di vendita di cui all’articolo 5.
-3. Possono presentare dichiarazione di inizio attività all'esercizio di un punto vendita non esclusivo:

a) le rivendite di generi di monopolio;

b) le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;
c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;

d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;

e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;

f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.
n-4. Per gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 aprile 1999, n. 108, l'autorizzazione di cui al comma 2 e' rilasciata di diritto.
n-5. Abrogato
n-6. Resta ferma la necessità di assicurare un corretto sviluppo del settore distributivo della stampa quotidiana e periodica con particolare riguardo alla necessità di favorire l’accesso all’informazione e garantire la fruizione del servizio. In ogni caso, eventuali limitazioni alle nuove aperture possono essere correlate esclusivamente alla finalità della tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale. A tal fine sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell’esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di prodotti editoriali e presenza di altri punti esclusivi e non esclusivi di vendita di quotidiani e periodici. Esclusivamente con riferimento alle disposizioni del presente comma i comuni possono adottare provvedimenti di programmazione delle nuove aperture.

1.

Art. 3
1.Non e' necessaria alcuna dichiarazione di inizio attività:

a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunita' religiose, sindacati associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;

b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;

c) per la vendita nelle sedi delle societa' editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;

d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;

e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;

f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;

g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

Art. 4

n

-1. Nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita esclusivi assicurano parità di trattamento alle diverse testate.

n-2. I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi prescelta per la vendita.
n2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle testate contenenti prodotti diversi da supporti integrativi o da beni ad esse funzionalmente connessi, che non siano commercializzate anche autonomamente nei punti vendita.

Art. 5
n-1. La vendita della stampa quotidiana e periodica e' effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:

a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non puo' subire variazioni in relazione ai punti di vendita che effettuano la rivendita;

b) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso
, premio, costo, onere aggiuntivo per i rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi che effettuano la vendita;

c) i punti di vendita devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;

d) e' comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.

Art. 6
  • Abrogato

Art. 7
1.-1. Il presente decreto legislativo si applica anche alla stampa estera posta in vendita in Italia.
Art. 8
1.-2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, assicura il monitoraggio della rete di vendita dei giornali quotidiani e periodici per l'espansione del mercato editoriale. A tale fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' individuata la struttura preposta a detto monitoraggio, con la partecipazione dei soggetti del comparto distributivo editoriale e delle regioni di volta in volta interessate.
Art. 9
1.-1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applica il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
2.-2. Sono abrogati l'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e l'articolo 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

Modifiche alla Legge 5 agosto del 1981 n. 416
Art. 16
1.-1. Le imprese di distribuzione devono garantire, a parita` di condizioni rispetto ai punti di vendita serviti e al numero di copie distribuite, il servizio di distribuzione a tutte le testate giornalistiche che ne facciano richiesta.
2.-2. Per ridurre i costi di distribuzione e per favorire la costituzione di cooperative o di consorzi di servizi aventi lo scopo di razionalizzare la distribuzione della stampa, le regioni possono prevedere misure di sostegno.
3.-3. Le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo non si applicano alle testate contenenti prodotti diversi da supporti integrativi o da beni ad esse funzionalmente connessi, che non siano commercializzate anche autonomamente nei punti vendita.

ATTENZIONE
all’
Art. 83
(clausola di cedevolezza)
In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 16, comma 3, e 10, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, nella misura in cui incidono su materie di competenza esclusiva regionale e su materie di competenza concorrente, le disposizioni del presente decreto si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della direttiva 2006/123/CE, adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.

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