ACCORDO NAZIONALE ART. 17
Organo di Conciliazione e Garanzia
Viene istituito un organo collegiale con lo scopo di definire anche in via conciliativa, le controversie derivanti da violazioni del presente Accordo o delle risoluzioni della Commissione Nazionale istituita dall’art. 15 secondo modalità, criteri e termini previsti nel regolamento attuativo.
Il collegio è costituito da tre componenti permanenti nominati dalle Delegazioni firmatarie con mandato congiunto.
La sede dell’Organo è a Milano presso la FIEG, che ne assicura la segreteria.
Entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, le Parti firmatarie indicheranno le personalità componenti il Collegio ed approveranno il regolamento.
L’Organo di Conciliazione e Garanzia eroga sanzioni di carattere pecuniario.
La riscossione delle sanzioni e della quota fissa a carico del ricorrente sono assicurate da Promopress 2000 S.r.l. che assolve le spese relative al funzionamento dell’Organo, qualora risultassero insufficienti i proventi delle sanzioni pecuniarie.
L’attività dell’Organo di Conciliazione e Garanzia avrà inizio trascorsi tre mesi dalla data in cui l’Accordo Nazionale acquisterà efficacia.
Prima dell’inizio dell’attività dell’Organo eventuali liti derivanti da violazioni del presente Accordo saranno esaminate dalla Commissione Nazionale. Nei primi tre mesi di attività dell’Organo la stessa Commissione esaminerà in via preventiva tutti i ricorsi fornendo la corretta interpretazione dell’Accordo Nazionale.
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